Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/2006
Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/2006
- Data di deposito
- 28 aprile 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 30374
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede per i giudici tributari «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito», compenso che sarebbe quindi "fondato sul cottimo", e perciò incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale. La norma censurata riguarda, infatti, esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla «composizione», né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve essere applicata dal rimettente nel giudizio principale, concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto da un contribuente a titolo di IRPEF. > >- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni analoghe, aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., perché non incidente né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare applicazione da parte del giudice a quo , v. sentenza n. 196/1982 e ordinanze n. 447/1991 e n. 326/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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