Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/2006
Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/2006
- Data di deposito
- 28 aprile 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 38, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30371
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede una nuova disciplina dell'indebito previdenziale erogato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) - e cioè, limitatamente ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, la irripetibilità di una prestazione previdenziale indebita da parte del percettore di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 che non raggiunga una data soglia reddituale -, come tale non applicabile anche ai trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Non è infatti possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi - quale quello pubblico e quello privato - e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS. > >- Sulla simmetrica disciplina di cui dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662 del 1996, v. citata ordinanza n. 448/2000. > >- In materia di indebito previdenziale e assistenziale non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga un'identica disciplina, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione, v. citata ordinanza n. 264/2004. > >- Sulla inidoneità della normativa censurata a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi, v. citata sentenza n. 1/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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