Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/2006
Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/2006
- Data di deposito
- 28 aprile 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:177
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30370
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta proveniente dall'ufficio finanziario competente, il magistrato provvede alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con decreto emesso de plano . Il remittente, infatti, muove da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, poiché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti di provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al Presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall'ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione. > >- Sentenza citata n. 52/2005 e ordinanza citata n. 54/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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