Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/2006
Corte cost., ord. 21 aprile 2006, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/2006
- Data di deposito
- 21 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 172, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 12, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30359
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., dell'art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato. > >- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni, v. ordinanza n. 45/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rotondella, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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