Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2006
Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2006
- Data di deposito
- 14 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:157
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30345
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter , comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, gestore di esercizio commerciale, abilitato alla ricezione in solo ambito familiare di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, utilizzi tale servizio per uso pubblico, in assenza di accordo con il legittimo distributore. In primis il remittente, nel denunciare l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggiore disvalore, punito come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, punito come illecito penale, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, considera che la fattispecie di reato di cui alla norma impugnata sia integrata anche da un comportamento confinato nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretto da fini di arricchimento patrimoniale, laddove la norma richiede che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione di legge che configurerebbe come illecito amministrativo la condotta che il giudice a quo ritiene di maggior disvalore, in quanto si limita a richiamare, come termine di raffronto, la condotta di chi versa in situazione di totale e manifesta pirateria elettronica, senza ancorare tale condotta ad una precisa disposizione di legge assunta a tertium comparationis . > >- La sentenza n. 426/2004, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 171- octies , comma 1, della legge n. 633 del 1941, limitatamente ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22, nella parte in cui puniva con sanzione penale, anziché amministrativa, l'utilizzazione per uso privato di apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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