Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/2006

Corte cost., ord. 20 gennaio 2006, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
15/2006
Data di deposito
20 gennaio 2006
Data di decisione
11 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:15

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30091

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3, primo comma, Cost.), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al de cuius ; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del de cuius , possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 cod. civ.) che possono succedere per rappresentazione al de cuius , l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale. - In tema di successione per rappresentazione, v. citata sentenza n. 79/1969, che ha superato il precedente contrario indirizzo espresso dalla sentenza n. 54/1960. - Sulla prospettazione di questione manipolativa che comporta scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, v. citata sentenza n. 377/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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