Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2006
Corte cost., ord. 20 gennaio 2006, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2006
- Data di deposito
- 20 gennaio 2006
- Data di decisione
- 11 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:15
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30091
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3, primo comma, Cost.), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al de cuius ; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del de cuius , possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 cod. civ.) che possono succedere per rappresentazione al de cuius , l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale. - In tema di successione per rappresentazione, v. citata sentenza n. 79/1969, che ha superato il precedente contrario indirizzo espresso dalla sentenza n. 54/1960. - Sulla prospettazione di questione manipolativa che comporta scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, v. citata sentenza n. 377/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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