Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 48, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 15, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30324

E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede la sospensione dal 1° gennaio 2004 al 19 aprile 2004 dei termini di impugnazione dei soli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2004 non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata dal giudice a quo , chiamato a decidere solo del periodo d'imposta relativo al 1998, anteriore, perciò, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, cui si riferisce l'art. 2, comma 48.

Massima n. 30325

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, censurato, in riferimento all'art 3 Cost., laddove prevede il 19 aprile 2004 come termine ultimo per l'impugnazione dei soli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2003 non erano spirati i termini per la proposizione del ricorso. Il giudice a quo , infatti, nel prospettare l'irragionevolezza della diversità dei termini di impugnazione per gli avvisi "relativi al medesimo anno 1998", notificati rispettivamente entro e dopo il 1° gennaio 2003, parte dall'erroneo presupposto che entrambi gli avvisi siano suscettibili di definizione agevolata: invece, mentre gli avvisi per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini di impugnazione sono suscettibili di condono (e sono impugnabili sino al 19 aprile 2004), viceversa, gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2003 non sono suscettibili di condono (e sono impugnabili nei termini ordinari). L'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto giustifica i diversi termini di impugnazione. > >- Sulla illegittimità costituzionale delle norme che condizionano l'applicazione del condono tributario ad un atto dell'amministrazione finanziaria v., citate, ex plurimis , sentenza n. 175/1986 e ordinanza n. 334/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Ragusa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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