Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2006

Corte cost., ord. 28 marzo 2006, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2006
Data di deposito
28 marzo 2006
Data di decisione
23 marzo 2006
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:131

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 30301

E' ammissibile, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica avverso la delibera, adottata nella seduta del 28 maggio 2003, di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dei fatti per i quali l'allora senatore Rocco Loreto è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di calunnia, ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio, perché concernenti opinioni da lui espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto, atteso che sia il Giudice ricorrente che il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e che viene denunciata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., e dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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