Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2006
Corte cost., ord. 24 marzo 2006, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2006
- Data di deposito
- 24 marzo 2006
- Data di decisione
- 20 marzo 2006
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:128
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, n. 66, deliberazione della Camera dei deputati del 3 dicembre 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 30293
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati. Infatti, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, quale organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, esiste la materia di un conflitto poiché il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzione in conseguenza di un esercizio, ritenuto illegittimo, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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