Corte costituzionale
Ordinanza n. 113/2006
Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 113/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 381, in relazione all'art. 158, cco. 2, lett. g), codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992
- art. 158, comma 2, lett. g), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 30269
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 158, comma 2, lettera g) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione, in quanto, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi è estranea al giudizio a quo . > >- Le norme regolamentari non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale: ordinanze n. 66/2004, n. 145/2003 e n. 328/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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