Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2005
Corte cost., sent. 10 marzo 2005, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2005
- Data di deposito
- 10 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 41 del 19 dicembre 2003
- art. 37, legge della Regione Basilicata n. 1 del 2 febbraio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29251
Benché nell'epigrafe del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio avverso la legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41, si faccia generico riferimento all'intera legge, dalla motivazione e dalle conclusioni dell’atto emerge chiaramente che la questione di legittimità costituzionale è limitata al solo art. 1, conformemente a quanto risulta dalla relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri che ha deciso l'impugnazione della legge regionale.
Massima n. 29252
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41, che abolisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti, per le medesime ragioni poste dalla sent. n. 162 del 2004 alla base della dichiarazione di infondatezza di questioni aventi ad oggetto analoghe disposizioni di leggi di altre Regioni. Non è infatti violata la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., atteso che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., tale materia si riferisce “all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico”, laddove il termine “ordine pubblico” utilizzato dalla Corte di cassazione circa l'obbligo di dotarsi del libretto sanitario sulla base della legislazione statale ha il significato proprio della disciplina codicistica, sostanzialmente diverso da quello utilizzato dal secondo comma dell'art. 117 Cost.. La legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti, poi, è stata di recente trasformata dalla adozione di una serie di direttive della Comunità europea, recepite con il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 123, con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155, nonché con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156, che introducono modalità diverse di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari, fondate sull'autocontrollo da parte degli imprenditori e dei lavoratori dei settori interessati, seppure sotto il controllo pubblico, sicché al preesistente sistema dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962 è stato affiancato un diverso sistema di tutela igienica degli alimenti: la legislazione regionale può, così, scegliere ora fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire l'igiene degli operatori del settore, restando invece vincolante l'autentico principio ispiratore della disciplina, “ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri”, principio fondamentale non violato dalla legge impugnata, dovendosi considerare implicitamente fatta salva l'applicazione del diverso sistema di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari disciplinata dai detti decreti legislativi. - Sull’abolizione, con legge regionale, del libretto di idoneità sanitaria, si veda la sentenza n. 162/2004. - Sulla materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui alla lettera h) del secondo comma del nuovo testo dell’art. 117 Cost., cfr. sentenze n. 407/2002, n. 428, n. 162 e n. 6/2004.
Massima n. 29253
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, Cost., dell'art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1, che abolisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il personale delle farmacie, per le medesime ragioni poste a base della dichiarazione di infondatezza della questione di cui al precedente capo della sentenza (cfr. massima sub B).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze