Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2005

Corte cost., sent. 8 marzo 2005, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2005
Data di deposito
8 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:88

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29243

E’ improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto con ricorso del Tribunale di Lanciano in relazione alla delibera del 16 gennaio 2001 con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse da un suo componente nel corso di interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive e per le quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio per risarcimento danni. Il ricorso e l’ordinanza che ne ha dichiarato, in sede di prima delibazione, l’ammissibilità risultano notificati oltre il termine fissato da quest’ultima; termine, secondo costante giurisprudenza costituzionale, da osservarsi a pena di decadenza. Né varrebbe invocare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 1, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto non applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Sentenze citate nn. 116/2003; 200/2001 e ordinanza n. 386/1985. - Sulla non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale ordinanza citata n. 126/1997 e sentenze nn. 233/1993 e 35/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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