Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2005

Corte cost., sent. 11 febbraio 2005, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2005
Data di deposito
11 febbraio 2005
Data di decisione
7 febbraio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 125, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29217

Per ragioni di omogeneità della materia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 125 , della legge 24 dicembre 2003, n. 350, va trattata separatamente dalle altre, sollevate dalla Regione Marche con il medesimo ricorso, aventi ad oggetto disposizioni diverse del medesimo testo normativo, la cui decisione va riservata a separate pronunce.

Massima n. 29218

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui, escludendo dal condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non solo le opere realizzate sul demanio marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico, individuerebbe le zone escluse dalla sanatoria introducendo una disciplina di dettaglio. Con la sentenza n. 196 del 2004, avente ad oggetto questioni che investivano le disposizioni dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, si è infatti già chiarito che, pur dovendosi ritenere la disciplina del condono edilizio riconducibile alla materia “governo del territorio” di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nondimeno, atteso che il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale, a quest'ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, sicché solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui all'art. 32 del detto decreto-legge, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili; in base a tali premesse è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., di alcuni commi del richiamato art. 32 e in particolare, per quanto qui rileva, del comma 25 e del comma 26, e non anche del comma 27, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, e ciò in quanto alle Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale: la disposizione censurata nel presente giudizio è conforme alla 'ratio' e alla funzione del predetto comma 27 nel testo già nei detti termini scrutinato, limitandosi ad estendere, all'interno della novellata lettera g) di tale comma, l'esclusione dal condono a tutte le opere “realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico”. - Sul condono edilizio introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 269 del 2003, si veda la sent. n. 196/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Marche, in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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