Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2005

Corte cost., sent. 14 gennaio 2005, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2005
Data di deposito
14 gennaio 2005
Data di decisione
11 gennaio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, ultimo comma, legge n. 298 del 6 giugno 1974
  • art. 1, decreto-legge n. 82 del 29 marzo 1993
  • legge n. 162 del 27 maggio 1993
  • art. 3, decreto-legge n. 256 del 3 luglio 2001
  • legge n. 334 del 20 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29044

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. Premesso che la individuazione dei requisiti formali di un contratto rientra nella discrezionalità del legislatore con il limite della non irragionevolezza della disciplina, tale limite deve ritenersi valicato dalla norma censurata sia perché, a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva, è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l’assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, sia perché la sanzione della nullità prevista per l’assenza di quelle estrinseche annotazioni non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie. - Sui requisiti formali del contratto di autotrasporto e sulle finalità della legislazione in materia, v. le citate sentenze nn. 26/2003 e 341/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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