Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2005

Corte cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2005
Data di deposito
28 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, come riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
  • art. 7, come modificato, legge n. 50 del 8 marzo 1999
  • art. 1, legge n. 340 del 21 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29189

Non è fondata la questione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato – al comma 2 del suddetto articolo – trasferito la competenza a decidere sulle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi ai periti dal giudice in composizione collegiale al giudice in composizione monocratica, introducendo in tal modo una innovazione radicale senza rispettare i limiti della delega. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti del codice.

Massima n. 29190

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in quanto non prevede i limiti e l’oggetto della delega in una materia, quale quella riguardante la competenza del giudice, coperta da riserva assoluta di legge ai sensi dell’art. 25 della Costituzione. Poiché la legge di delegazione prevede l’emanazione di testi unici intesi a riordinare le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione (art. 1, comma 1, lett. b) mediante il richiamo dei relativi provvedimenti normativi - materie che, per il testo unico in tema di spese di giustizia, risultano dall’allegato 1 della stessa legge, numeri 9, 10 e 11, attraverso l’individuazione, tra i tanti, dei cosiddetti campione penale e civile (n. 10), che regolavano anche le spese concernenti gli ausiliari del giudice - la materia oggetto di riordino risulta delimitata dalla normativa richiamata negli allegati, mentre i limiti di intervento del legislatore delegato sono segnati dai principî e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2, senza che possa rilevare la riserva assoluta di cui all’art. 25 Cost., in quanto la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non la competenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Messina designato dal Presidente del tribunale, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Messina designato dal Presidente del tribunale, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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