Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2005
Corte cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, come riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 7, come modificato, legge n. 50 del 8 marzo 1999
- art. 1, legge n. 340 del 21 novembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29189
Non è fondata la questione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato – al comma 2 del suddetto articolo – trasferito la competenza a decidere sulle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi ai periti dal giudice in composizione collegiale al giudice in composizione monocratica, introducendo in tal modo una innovazione radicale senza rispettare i limiti della delega. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti del codice.
Massima n. 29190
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in quanto non prevede i limiti e l’oggetto della delega in una materia, quale quella riguardante la competenza del giudice, coperta da riserva assoluta di legge ai sensi dell’art. 25 della Costituzione. Poiché la legge di delegazione prevede l’emanazione di testi unici intesi a riordinare le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione (art. 1, comma 1, lett. b) mediante il richiamo dei relativi provvedimenti normativi - materie che, per il testo unico in tema di spese di giustizia, risultano dall’allegato 1 della stessa legge, numeri 9, 10 e 11, attraverso l’individuazione, tra i tanti, dei cosiddetti campione penale e civile (n. 10), che regolavano anche le spese concernenti gli ausiliari del giudice - la materia oggetto di riordino risulta delimitata dalla normativa richiamata negli allegati, mentre i limiti di intervento del legislatore delegato sono segnati dai principî e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2, senza che possa rilevare la riserva assoluta di cui all’art. 25 Cost., in quanto la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non la competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Messina designato dal Presidente del tribunale, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Messina designato dal Presidente del tribunale, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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