Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2005
Corte cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 4, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 12, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 12, comma 8, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 29138
La Corte costituzionale dichiara di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970.
Massima n. 29140
Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum', per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervenire di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi individuati nella suddetta pronuncia.
Massima n. 29504
La richiesta di 'referendum' non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione, espressamente esclude il 'referendum', né quelle da ritenersi egualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte.
Massima n. 29505
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione di norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo 9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieto e sanzione. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum', né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte. La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema. Il quesito è omogeneo e non contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità). Sotto altro profilo, non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Infine non può sostenersi il carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del 'referendum', perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”; 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola “1,”, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, dall'Ufficio contrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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