Corte costituzionale
Sentenza n. 461/2005
Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 461/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, legge n. 238 del 25 luglio 1997
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- Costituzione
Massime
Massima n. 30034
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa previsti per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, ed altresì per il coniuge che risulti contagiato da uno di tali soggetti, spettino anche al convivente more uxorio, che risulti contagiato da uno dei detti soggetti, di cui all'art. 1 della legge medesima. A partire dal d.l. 28 agosto 1995, n. 362, si sono infatti succeduti numerosi interventi legislativi che hanno determinato variazioni nella portata della tutela apprestata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni: alcuni decreti legge non sono stati convertiti, ma gli effetti da essi prodotti sono stati fatti salvi da leggi successive; in particolare, la portata soggettiva della tutela è stata estesa, per il 1995 ed il 1996, a tutti i terzi contagiati dagli emotrasfusi, mentre in seguito, e per gli anni successivi, essa è stata ristretta, venendo limitata al coniuge contagiato ed al figlio contagiato durante la gestazione. Di una siffatta complessa concatenazione di norme sul tema, tuttavia, non vi è cenno nell’ordinanza di remissione, laddove sarebbe stato necessario che il giudice a quo motivasse, sia pure per escluderla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel 1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano contenere una diversa estensione soggettiva della tutela. Al contrario, non viene individuato il regime giuridico vigente al momento della domanda di indennizzo, della quale non è dato conoscere neppure la esatta data di presentazione. Dalla soluzione del dubbio interpretativo posto dalla fattispecie discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo, con evidenti ricadute sulla rilevanza della questione. Ma non facendosi carico il giudice rimettente di alcuna argomentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile pur in presenza di rilevanti problematiche di successione di leggi nel tempo, la questione si appalesa carente di motivazione sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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