Corte costituzionale

Sentenza n. 461/2005

Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/2005
Data di deposito
23 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, legge n. 238 del 25 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30034

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa previsti per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, ed altresì per il coniuge che risulti contagiato da uno di tali soggetti, spettino anche al convivente more uxorio, che risulti contagiato da uno dei detti soggetti, di cui all'art. 1 della legge medesima. A partire dal d.l. 28 agosto 1995, n. 362, si sono infatti succeduti numerosi interventi legislativi che hanno determinato variazioni nella portata della tutela apprestata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni: alcuni decreti legge non sono stati convertiti, ma gli effetti da essi prodotti sono stati fatti salvi da leggi successive; in particolare, la portata soggettiva della tutela è stata estesa, per il 1995 ed il 1996, a tutti i terzi contagiati dagli emotrasfusi, mentre in seguito, e per gli anni successivi, essa è stata ristretta, venendo limitata al coniuge contagiato ed al figlio contagiato durante la gestazione. Di una siffatta complessa concatenazione di norme sul tema, tuttavia, non vi è cenno nell’ordinanza di remissione, laddove sarebbe stato necessario che il giudice a quo motivasse, sia pure per escluderla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel 1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano contenere una diversa estensione soggettiva della tutela. Al contrario, non viene individuato il regime giuridico vigente al momento della domanda di indennizzo, della quale non è dato conoscere neppure la esatta data di presentazione. Dalla soluzione del dubbio interpretativo posto dalla fattispecie discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo, con evidenti ricadute sulla rilevanza della questione. Ma non facendosi carico il giudice rimettente di alcuna argomentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile pur in presenza di rilevanti problematiche di successione di leggi nel tempo, la questione si appalesa carente di motivazione sulla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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