Corte costituzionale

Sentenza n. 459/2005

Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/2005
Data di deposito
23 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 30031

Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione prospettata per essere stata sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. vecchio testo. Infatti l’ordinanza di remissione motiva in modo non implausibile sia la necessità di considerare il quadro delle competenze previsto nel precedente art. 117 Cost. ai fini di risolvere la controversia di cui al giudizio 'a quo', sia la sicura perdurante vigenza della legge n. 6 del 1989 anche nel presente contesto costituzionale. V., in proposito, il precedente specifico richiamato dalla Corte cost. costituito dall’ordinanza n. 420/2002.

Massima n. 30032

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti la disciplina denunciata, che ha individuato fra le diverse “professioni turistiche di accompagnamento”, anche la “guida-ambientale escursionistica”, non erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica (legge n. 6 del 1989).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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