Corte costituzionale
Sentenza n. 459/2005
Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 459/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 1° febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30031
Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione prospettata per essere stata sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. vecchio testo. Infatti l’ordinanza di remissione motiva in modo non implausibile sia la necessità di considerare il quadro delle competenze previsto nel precedente art. 117 Cost. ai fini di risolvere la controversia di cui al giudizio 'a quo', sia la sicura perdurante vigenza della legge n. 6 del 1989 anche nel presente contesto costituzionale. V., in proposito, il precedente specifico richiamato dalla Corte cost. costituito dall’ordinanza n. 420/2002.
Massima n. 30032
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti la disciplina denunciata, che ha individuato fra le diverse “professioni turistiche di accompagnamento”, anche la “guida-ambientale escursionistica”, non erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica (legge n. 6 del 1989).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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