Corte costituzionale
Sentenza n. 450/2005
Corte cost., sent. 15 dicembre 2005, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 450/2005
- Data di deposito
- 15 dicembre 2005
- Data di decisione
- 12 dicembre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:450
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 35 del 12 ottobre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30011
E’ inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35, che riconosce ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64 il diritto alla sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali per i periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo antecedentemente all’inquadramento e già riconosciuti ai fini pensionistici: il ricorso introduttivo, infatti, nonostante individui le disposizioni della legge impugnata e le norme costituzionali presuntivamente vulnerate, è generico nel motivare le ragioni per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, tralasciando, segnatamente, ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la legge censurata, non rispettando, così, il principio secondo cui il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve, altresì, contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta di incostituzionalità. - V., citate, sentenze n. 360/2005, n. 213/2003, n. 384/1999, n. 261/1995, n. 85/1990. - Con sentenza n. 384/1999, citata, la Corte ha affermato che l’esigenza di adeguata motivazione a sostegno dell’impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, nei quali il giudice rimettente non assume propriamente il ruolo di un ricorrente e al quale si chiede, quanto al merito della questione, una valutazione limitata alla non manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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