Corte costituzionale

Sentenza n. 445/2005

Corte cost., sent. 13 dicembre 2005, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
445/2005
Data di deposito
13 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:445

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 31 del 24 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30003

Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 123, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, limitatamente alle parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”. La norma, nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria, si scontra con il disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il cui tenore letterale rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti: pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, sia nel caso di illegittimità totale che nel caso di illegittimità parziale, le operazioni del procedimento referendario compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. La dichiarazione di illegittimità deve, peraltro, essere limitata alle sole parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione), limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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