Corte costituzionale
Sentenza n. 445/2005
Corte cost., sent. 13 dicembre 2005, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 445/2005
- Data di deposito
- 13 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:445
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 31 del 24 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30003
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 123, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, limitatamente alle parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”. La norma, nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria, si scontra con il disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il cui tenore letterale rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti: pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, sia nel caso di illegittimità totale che nel caso di illegittimità parziale, le operazioni del procedimento referendario compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. La dichiarazione di illegittimità deve, peraltro, essere limitata alle sole parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione), limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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