Corte costituzionale
Sentenza n. 444/2005
Corte cost., sent. 13 dicembre 2005, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/2005
- Data di deposito
- 13 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
Parametri
Massime
Massima n. 30002
Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Lo 'status' giuridico dei notai, infatti, non è idoneo a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati, in quanto, posto che l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una ed all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. - Sulla pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni spettanti ai notai v., citata, sentenza n. 155/1987. - Sulle pensioni erogate dall’INPS v., citata, sentenza n. 506/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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