Corte costituzionale

Sentenza n. 444/2005

Corte cost., sent. 13 dicembre 2005, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
444/2005
Data di deposito
13 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:444

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
  • legge n. 473 del 17 aprile 1925

Parametri

Massime

Massima n. 30002

Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Lo 'status' giuridico dei notai, infatti, non è idoneo a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati, in quanto, posto che l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una ed all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. - Sulla pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni spettanti ai notai v., citata, sentenza n. 155/1987. - Sulle pensioni erogate dall’INPS v., citata, sentenza n. 506/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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