Corte costituzionale

Sentenza n. 439/2005

Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
439/2005
Data di deposito
9 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:439

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 45 del 5 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 29993

Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per difetto di rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, il rimettente riferisce che, nella specie, il professionista è deceduto senza aver raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia e che, non essendosi cancellato dall’albo e non avendo presentato la relativa domanda, non aveva maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Con motivazione non implausibile, quindi, il giudice a quo conclude che, qualora non esistesse la norma impugnata, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione dei contributi versati dal de cuius.

Massima n. 29994

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, mentre la ricongiunzione è istituto di carattere generale, ancorché diversamente disciplinato per lavoratori dipendenti e liberi professionisti, l’istituto della restituzione dei contributi è di carattere eccezionale, previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti. La domanda di ricongiunzione, irrevocabile con la formale accettazione o con il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto, determina l’unificazione irreversibile di somme di diversa provenienza e la creazione di una posizione previdenziale nuova: la riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell’assicurato e il carattere eccezionale della restituzione dei contributi fanno sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l’irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale, ossia quella dell’inesistenza di un diritto alla restituzione. - Sulla eccezionalità dell’istituto della restituzione v., citata, sent. n. 404 del 2000. - V., altresì, citata, sent. n. 390 del 1995, secondo cui, in un sistema solidaristico, la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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