Corte costituzionale
Sentenza n. 438/2005
Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/2005
- Data di deposito
- 9 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 424 del 8 giugno 1966
Parametri
Massime
Massima n. 29992
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dell’art. 4 della legge 8 giugno 1996, n. 424, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 del codice di procedura civile. Infatti, se la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici rende non più tollerabile una disparità di trattamento fra le due categorie in tema di sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti, ciò vale anche, e a maggior ragione, per i dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, dal momento che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario, in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni. Pertanto, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite. - Sulla progressiva eliminazione delle differenze nel regime giuridico dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti privati e pubblici v., citata, sent. n. 225 del 1997. - Sul carattere unitario delle varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico v., citate, sent. n. 243 del 1997, n. 106 del 1996, n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 e 63 del 1992, n. 763 del 1988, n. 115 del 1979. - V. anche, citata, sent. n. 878 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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