Corte costituzionale
Sentenza n. 433/2005
Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/2005
- Data di deposito
- 2 dicembre 2005
- Data di decisione
- 28 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 1035 del 6 luglio 1939
- art. 31, legge n. 1035 del 6 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 29983
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni. - V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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