Corte costituzionale
Sentenza n. 424/2005
Corte cost., sent. 25 novembre 2005, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 424/2005
- Data di deposito
- 25 novembre 2005
- Data di decisione
- 16 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 4, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 5, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 6, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 7, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 9, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
- art. 8, legge della Regione Piemonte n. 13 del 31 maggio 2004
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 29955
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, con la quale la Regione ha provveduto ad una sistemazione delle discipline bio-naturali, definite come le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona, mediante l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano. Infatti, l’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge rendono evidente che l’oggetto della normativa in esame va ricondotto alla materia delle “professioni”, contemplata dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e anche oggi, nel vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, la potestà legislativa delle Regioni in materia di “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato, principio che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. - v., citate, sentt. n. 282 del 2002, n. 201 e n. 353 del 2003, n. 319 e n. 355 del 2005.
Massima n. 29956
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli artt. 8 e 9 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, dal momento che dette norme hanno ragion d’essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge, che si pone, nella sua interezza, in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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