Corte costituzionale
Sentenza n. 406/2005
Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 1° aprile 2004
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 1° aprile 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29925
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo della assoluta genericità con la quale il ricorrente avrebbe fatto riferimento al contrasto delle norme legislative impugnate con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000 “senza specificare quali norme della stessa siano state disattese”. Ed invero, il ricorso introduttivo contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini del contrasto, specificati ulteriormente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, con la identificazione esplicita di alcune disposizioni della citata direttiva.
Massima n. 29926
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, nella parte in cui prevedono (art. 1) la sospensione sino al 31 dicembre 2004 della campagna di profilassi della “blue tongue” (febbre catarrale degli ovini) e consentono (art. 2) per lo stesso periodo “in deroga ad ogni altra contraria disposizione”, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell’ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati. Le norme impugnate, infatti si pongono in palese contrasto con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE , in particolare in relazione ad alcune delle sue fondamentali prescrizioni, ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo intrapresa. Né può ritenersi che la disapplicazione all’interno di un’area regionale della normativa sopranazionale non incida sulla sua complessiva efficacia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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