Corte costituzionale
Sentenza n. 393/2005
Corte cost., sent. 21 ottobre 2005, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/2005
- Data di deposito
- 21 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- art. 3, modificativa, legge della Regione Umbria n. 17 del 29 luglio 2003
- legge regionale n. 14 del 17 maggio 1994
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 29906
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.
Massima n. 29907
Le censure di legittimità costituzionale riguardano non già l’intera legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, indicata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, bensì il solo art. 3, richiamato dalla relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato deciso di sollevare la questione di legittimità.
Massima n. 29908
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto la norma censurata, stabilendo che la Giunta regionale può prevedere una diversa data di inizio del calendario venatorio relativamente ad alcune specie “ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”, non viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di fissazione di standards minimi di tutela della fauna, non discostandosi da quanto previsto nel citato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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