Corte costituzionale

Sentenza n. 393/2005

Corte cost., sent. 21 ottobre 2005, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
393/2005
Data di deposito
21 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 3, modificativa, legge della Regione Umbria n. 17 del 29 luglio 2003
  • legge regionale n. 14 del 17 maggio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 29906

E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.

Massima n. 29907

Le censure di legittimità costituzionale riguardano non già l’intera legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, indicata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, bensì il solo art. 3, richiamato dalla relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato deciso di sollevare la questione di legittimità.

Massima n. 29908

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto la norma censurata, stabilendo che la Giunta regionale può prevedere una diversa data di inizio del calendario venatorio relativamente ad alcune specie “ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”, non viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di fissazione di standards minimi di tutela della fauna, non discostandosi da quanto previsto nel citato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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