Corte costituzionale

Sentenza n. 392/2005

Corte cost., sent. 21 ottobre 2005, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
392/2005
Data di deposito
21 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:392

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, primo periodo lettera a) integrato, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 31 dicembre 1999
  • art. 2, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 4 settembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29905

Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 6, numero 3, e all’art. 4, numero 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all’art. 116, primo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall’art. 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20, limitatamente alle parole “quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2”. La norma censurata qualifica le Riserve di caccia “quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi”, facendo, così, rientrare le Riserve – e per esse i cacciatori assegnati – tra i soggetti autorizzati all’esecuzione dei piani di abbattimento: non trattandosi, nella specie, di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l’art. 6, numero 3, dello Statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), limitatamente alle parole «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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