Corte costituzionale
Sentenza n. 391/2005
Corte cost., sent. 21 ottobre 2005, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 391/2005
- Data di deposito
- 21 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998
- articolo unico modificativa, legge della Regione Puglia n. 15 del 25 agosto 2003
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 18, comma 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 29902
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.
Massima n. 29903
Il parametro di legittimità costituzionale indicato nel riscorso del Presidente del Consiglio dei ministri con generico riferimento all’articolo di legge statale violato (art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) deve ritenersi integrato attraverso la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato deciso di sollevare la questione di legittimità, che indica, con maggior precisione, il comma 7 del medesimo art. 18.
Massima n. 29904
Illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: detta norma, procrastinando sino a un’ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato. - Sulla delimitazione temporale del prelievo venatorio quale mezzo per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili cfr. sentt. n. 536 del 2002, n. 226 e n. 311 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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