Corte costituzionale

Sentenza n. 391/2005

Corte cost., sent. 21 ottobre 2005, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/2005
Data di deposito
21 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998
  • articolo unico modificativa, legge della Regione Puglia n. 15 del 25 agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29902

E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.

Massima n. 29903

Il parametro di legittimità costituzionale indicato nel riscorso del Presidente del Consiglio dei ministri con generico riferimento all’articolo di legge statale violato (art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) deve ritenersi integrato attraverso la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato deciso di sollevare la questione di legittimità, che indica, con maggior precisione, il comma 7 del medesimo art. 18.

Massima n. 29904

Illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: detta norma, procrastinando sino a un’ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato. - Sulla delimitazione temporale del prelievo venatorio quale mezzo per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili cfr. sentt. n. 536 del 2002, n. 226 e n. 311 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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