Corte costituzionale
Sentenza n. 387/2005
Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 387/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Regione Veneto n. 2 del 9 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29893
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera a), e nono, della Costituzione, dell’art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata in relazione al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., sul presupposto che detto parametro, indicato nel ricorso, non sarebbe sorretto da specifiche argomentazioni, in quanto dall'atto introduttivo del giudizio è ricavabile che la disposizione censurata violerebbe i limiti generali posti dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale in materia di rapporti con Stati ed enti territoriali esteri, anche in relazione al limite generale della “politica estera” di cui al secondo comma, lettera a), dell’art. 117 Cost.
Massima n. 29894
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera a), e nono, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, il quale prevede che la Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 – e cioè dei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un Comune veneto ed abbiano maturato una residenza all'estero di almeno cinque anni - ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare. La questione è stata infatti sollevata sul presupposto della mancanza – al momento della pubblicazione della legge regionale – di una disciplina statale di dettaglio e del carattere autoapplicativo (in senso marcatamente restrittivo) del nono comma dell'art. 117 Cost., e successivamente alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge statale per l'esercizio del potere estero regionale riconosciuto direttamente dalla Costituzione (art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131), in relazione alla quale, nella sentenza n. 238 del 2004, si è affermato che le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato, consistenti nella riserva allo Stato della competenza sulla politica estera, nell’ammissibilità di un'attività internazionale delle Regioni e nella subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale, fermo restando l’espresso riconoscimento di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali. - Sul “potere estero” delle Regioni, v. la citata sentenza n. 238/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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