Corte costituzionale

Sentenza n. 355/2005

Corte cost., sent. 30 settembre 2005, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/2005
Data di deposito
30 settembre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:355

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 19 novembre 2003
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 19 novembre 2003
  • art. 3, e, per conseguenza, intero testo, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 19 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29758

E’ inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. Mentre del tutto improprio è il riferimento dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del 'referendum', avuto riguardo all'evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale. - Vedi, citate, sentenze n. 166/2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49/2003.

Massima n. 29759

Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 2, commi 2 e 3, e 3, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore. La materia delle professioni, infatti, appartiene alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale alla competenza regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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