Corte costituzionale
Sentenza n. 343/2005
Corte cost., sent. 29 luglio 2005, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/2005
- Data di deposito
- 29 luglio 2005
- Data di decisione
- 15 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Marche n. 34 del 5 agosto 1992
- art. 30, legge della Regione Marche n. 34 del 5 agosto 1992
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Massime
Massima n. 29740
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). La legge urbanistica della regione Marche, infatti, abolisce l'approvazione regionale degli strumenti attuativi e l’attribuisce al Consiglio comunale (art. 4), e nella procedura di formazione del piano (art. 30), pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia) degli strumenti attuativi comunali, come, invece, previsto dalla legislazione statale con l’art. 24, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, norma preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali, riservando in questo senso la legge statale alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”, di tal che il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione: un siffatto meccanismo, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale, con il quale contrasta, quindi, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione nella legge regionale denunciata. - In ordine all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, motivata con riferimento ad un parametro costituzionale modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, quando, nella vigenza sia del “vecchio testo” dell'art. 117 Cost. sia del “nuovo”, la Regione debba esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, cfr. sent. n. 200 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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