Corte costituzionale
Sentenza n. 335/2005
Corte cost., sent. 27 luglio 2005, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/2005
- Data di deposito
- 27 luglio 2005
- Data di decisione
- 14 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004
- art. 47, legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 3, comma 29, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 117, comma 2, lettera m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 13, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
Massime
Massima n. 29717
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, il quale rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti. Infatti, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29). Tale tributo è da considerarsi statale e non proprio della Regione. La norma denunciata è pertanto incostituzionale nella parte in cui attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.
Massima n. 29718
E’ manifestamente inammissibile, per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza, meramente invocati dal ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che rimette al decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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