Corte costituzionale

Sentenza n. 319/2005

Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/2005
Data di deposito
26 luglio 2005
Data di decisione
13 luglio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:319

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 2 del 23 gennaio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29691

E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2, che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Orbene, nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previdente. In materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale. La legge impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura. - Vedi, citata, sentenza n. 353/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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