Corte costituzionale
Sentenza n. 319/2005
Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:319
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 2 del 23 gennaio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29691
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2, che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Orbene, nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previdente. In materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale. La legge impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura. - Vedi, citata, sentenza n. 353/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze