Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2005
Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2005
- Data di deposito
- 26 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29079
E’ incostituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 25 della legge n. 289 del 2002, che detta disposizioni in materia di pagamento e riscossione delle somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni. Ed invero qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente - che nella specie inerisce alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - sia consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola, anche per l’applicazione alle Regioni, a fonti subordinate (nella specie a regolamenti di delegificazione) neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità. - Sulla potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, v. citata sentenza n. 303/2003.
Massima n. 29080
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002, in materia di pagamento e riscossione delle somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, sollevata in relazione all’art. 117 Cost. Infatti la disciplina positiva introdotta deve essere intesa non soltanto come complesso di direttive per la redazione della normativa secondaria, che riguarderà la sola organizzazione statale, ma anche come nucleo di principi fondamentali nella materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” cui deve ispirarsi l'esercizio della legislazione concorrente delle Regioni. - In tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, v. citate sentenze nn. 4, 17, 36 e 37/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i ricorsi relativamente alle questioni di costituzionalità dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni;
dichiara non fondate, nel resto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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