Corte costituzionale

Sentenza n. 287/2005

Corte cost., sent. 19 luglio 2005, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:287

Parametri

  • art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 5, comma 3, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

Massime

Massima n. 29647

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato sull’assunto che la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge, atteso che il regolamento impugnato si è attenuto alla disciplina legislativa. La Corte ha, infatti, più volte affermato la piena equiparabilità tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione dello statuto, emanate con l’osservanza di apposite procedure, e, conseguente, possibilità di essere utilizzate come parametro in sede di giudizio di costituzionalità. Ne consegue che la “clausola di salvaguardia”, dettata dall’art. 158 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va riferita a tutte le disposizioni che fondano e definiscono l’autonomia speciale della Provincia, con la conseguenza che la lesione delle competenze provinciali deriva esclusivamente dagli impugnati articoli del decreto ministeriale, che pongono una disciplina penetrante in ordine alle modalità di utilizzazione dei finanziamenti, individuando la Provincia autonoma di Trento tra i propri destinatari. - V. sentenza citata n. 199/2004.

Massima n. 29648

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla presunta carenza di interesse attuale al ricorso conseguente al fatto che le norme impugnate riguarderebbero finanziamenti già ricevuti dalla ricorrente. In materia di conflitti tra enti, infatti, le lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell’atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l’interesse dell’ente all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze.

Massima n. 29649

Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vanno conseguentemente annullamenti gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 270, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, la disciplina contenuta nelle norme impugnate va ricondotta alla materia dell’assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva, per cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome. Le norme regolamentari impugnate, in quanto rivolte anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, contraddicono, inoltre, il dettato normativo dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989, poiché disciplinano in modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti medesimi. Resta assorbita la questione, prospettata in via subordinata, circa la violazione, mediante tali norme, dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione. - Sulle norme che non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ma pongono vincoli nell’assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali v. sentenza citata n. 423/2004. - Sul principio, più volte affermato dalla Corte, per cui un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome v. sentenze citate n. 267/2003 e 371/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”;

annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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