Corte costituzionale
Sentenza n. 281/2005
Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/2005
- Data di deposito
- 15 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 219, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 29615
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate sul rilievo dell’asserita carenza di presupposti, atteso che, l’una, è fondata su argomentazioni del tutto nuovi, la cui valutazione va riservata al giudice del merito; l’altra, perché il rimettente, nel dare atto della mancata trasmissione del fascicolo amministrativo da parte delle Ferrovie dello Stato, dà conto di aver effettuato un compiuto esame della vicenda, motivando adeguatamente ai fini del giudizio sulla rilevanza ed anche la questione di giurisdizione è stata oggetto di specifico esame da parte del rimettente, che ha riconosciuto la propria giurisdizione, ancorché con motivazione sintetica, ma adeguata.
Massima n. 29616
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico. Il beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici coniugate trova, infatti, la propria giustificazione nel perseguimento del valore rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente tutelato, nell’ambito dei rapporti di lavoro, dall’art. 37 della Costituzione. Tale essendo la finalità perseguita dalla norma, l’attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole, con esclusione di quelle, non coniugate, aventi figli a carico, risulta palesemente lesiva del principio di uguaglianza per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti civili dello Stato, non essendo dubbio che il rapporto di filiazione costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare della donna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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