Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2005
Corte cost., sent. 24 gennaio 2005, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2005
- Data di deposito
- 24 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:28
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29076
In tema di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato l’indicazione del 'petitum', pur necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione. E’ quindi sufficientemente chiaro e completo il 'petitum' quando l’autorità giudiziaria dichiari di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, chiedendo l’annullamento di una specifica deliberazione di insindacabilità, dovendosi in tale richiesta ritenere ricompresa anche quella di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità (nella specie, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione del 'petitum', del ricorso proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione da questa adottata il 7 febbraio 2001).
Massima n. 29077
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di diffamazione aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001. Premesso che il nesso funzionale tra la dichiarazione resa 'extra moenia' da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all’esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti, nella specie, non sono stati indicati atti tipici del parlamentare alla cui divulgazione possano riferirsi le dichiarazioni per le quali pende il suindicato procedimento penale e nella motivazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non è richiamato alcun atto parlamentare del deputato, sostenendosi la proposta di insindacabilità solo con l’argomento che quelle dichiarazioni dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia», il che rende la motivazione stessa inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell’ambito della garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. - Sulla consistenza del nesso funzionale ai fini della insindacabilità 'ex' art. 68, comma primo, Cost., v. le citate sentenze nn. 508/2002 e 521/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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