Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2005

Corte cost., sent. 24 gennaio 2005, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2005
Data di deposito
24 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:28

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29076

In tema di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato l’indicazione del 'petitum', pur necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione. E’ quindi sufficientemente chiaro e completo il 'petitum' quando l’autorità giudiziaria dichiari di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, chiedendo l’annullamento di una specifica deliberazione di insindacabilità, dovendosi in tale richiesta ritenere ricompresa anche quella di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità (nella specie, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione del 'petitum', del ricorso proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione da questa adottata il 7 febbraio 2001).

Massima n. 29077

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di diffamazione aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001. Premesso che il nesso funzionale tra la dichiarazione resa 'extra moenia' da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all’esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti, nella specie, non sono stati indicati atti tipici del parlamentare alla cui divulgazione possano riferirsi le dichiarazioni per le quali pende il suindicato procedimento penale e nella motivazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non è richiamato alcun atto parlamentare del deputato, sostenendosi la proposta di insindacabilità solo con l’argomento che quelle dichiarazioni dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia», il che rende la motivazione stessa inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell’ambito della garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. - Sulla consistenza del nesso funzionale ai fini della insindacabilità 'ex' art. 68, comma primo, Cost., v. le citate sentenze nn. 508/2002 e 521/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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