Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2005
Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
- art. 13, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
- art. 13, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
- art. 13, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
- art. 14, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29545
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 117 della Costituzione, l'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Infatti la disposizione denunciata contraddice sotto molteplici profili la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (nonché le stesse direttive europee che ne sono all'origine).
Massima n. 29546
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 117 della Costituzione, l'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui la disciplina del Sistema informativo regionale (SIR) non richiama espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali.
Massima n. 29547
Non sono fondate, in relazione all’art. 117 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Infatti la dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 13 (v. massima B), nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di ritenere che la disposizione di cui al citato art. 14 della medesima legge regionale è meramente attuativa dell'art. 13, dal momento che definisce solo alcune modalità di funzionamento del sistema informativo regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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