Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2005

Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2005
Data di deposito
7 luglio 2005
Data di decisione
23 giugno 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
  • art. 13, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
  • art. 13, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004
  • art. 14, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29545

E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 117 della Costituzione, l'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Infatti la disposizione denunciata contraddice sotto molteplici profili la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (nonché le stesse direttive europee che ne sono all'origine).

Massima n. 29546

E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 117 della Costituzione, l'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui la disciplina del Sistema informativo regionale (SIR) non richiama espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali.

Massima n. 29547

Non sono fondate, in relazione all’art. 117 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Infatti la dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 13 (v. massima B), nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di ritenere che la disposizione di cui al citato art. 14 della medesima legge regionale è meramente attuativa dell'art. 13, dal momento che definisce solo alcune modalità di funzionamento del sistema informativo regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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