Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2005

Corte cost., sent. 24 gennaio 2005, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2005
Data di deposito
24 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 42 del 4 agosto 2003
  • art. 22-ter, comma 2, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 22-ter, comma 1, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 22-ter, comma 3, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 2, che inserisce, legge della Regione Toscana n. 42 del 4 agosto 2003
  • art. 22-ter, comma 1, legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 22-ter, comma 2, legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 22-ter, comma 3, legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 42 del 4 agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29070

Allorquando venga proposta in via principale una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni dal contenuto complesso (nella specie, l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, il quale ha una sfera soggettiva di applicazione molto vasta che include tutte le pubbliche amministrazioni), la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere valutata alla luce della ragione addotta e del parametro evocato; ne consegue che, essendo dedotta in ricorso la violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione – che riguarda soltanto le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali – deve ritenersi che il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri abbia chiesto la dichiarazione di illegittimità delle disposizioni censurate in quanto applicabili alle amministrazioni ed agli enti suindicati.

Massima n. 29071

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale. Premesso che per individuare i contenuti delle “materie” elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, utili elementi possono trarsi anche dalla normativa precedente la modifica stessa e che, in base a tale normativa (art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; legge 14 febbraio 2003, n. 30; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), la formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni costituisce – come regola generale – oggetto di disciplina autonoma, rispetto alle norme dei suindicati provvedimenti legislativi, la disposizione censurata non si limita ad adeguare la disciplina del testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro alle più recenti previsioni, e in particolare a quelle relative agli elenchi anagrafici, sostitutivi delle liste di collocamento, e all’efficacia di autorizzazione dell’atto di avviamento, né regola soltanto la fase dell’incontro tra domanda e offerta, ma incide direttamente sui modi del reclutamento e, mediante il regolamento, sui contenuti e sugli effetti di tale reclutamento in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale, così incidendo sulla organizzazione amministrativa delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., senza che possa assumere rilievo la circostanza che la medesima disposizione non si discosta dal contenuto dell’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità della norma. - Sui criteri da seguire per la individuazione dei contenuti delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost., v. le citate sentenze nn. 324/2003 e 9/2004.

Massima n. 29072

Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2003, in quanto, non essendo tale disposizione – che inserisce nella legge regionale n. 32 del 2002 l’art. 22-bis - oggetto di autonome censure, viene meno l’interesse a ricorrere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera g), terzo e sesto, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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