Corte costituzionale

Sentenza n. 249/2005

Corte cost., sent. 1° luglio 2005, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, lettera f), legge n. 112 del 3 maggio 2004

Parametri

  • art. 3, comma 1, Costituzione
  • art. 6, Costituzione
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, comma 1, prima fase, decreto legislativo n. 592 del 16 dicembre 1993
  • art. 3-quater, comma 1, decreto legislativo n. 592 del 16 dicembre 1993

Massime

Massima n. 29486

Nel giudizio in via principale, la finalità interpretativa, o “cautelativa”, della questione non incide sull'ammissibilità della questione medesima. Infatti è giurisprudenza costante di questa Corte che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose. - V. sentenze n. 412/2004 e n. 228/2003; ordinanza n. 440/2004.

Massima n. 29487

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, secondo cui il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento”, proposta, in via principale, dalla provincia autonoma di Trento, con riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 3 e 6 della Costituzione, 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del d.lgs. n. 592 del 1993, a causa della mancata previsione di una analoga garanzia in favore delle popolazioni mochena e cimbra. Infatti, anche nel giudizio in via principale deve comunque essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del 2001). E, per quanto concerne in particolare le disposizioni legislative statali, questa Corte ha ripetutamente affermato che esse devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, citate). Orbene, la norma statale impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga ad una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto speciale di autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in materia di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive (art. 3-quater, comma 1, del d. lgs. n. 592 del 1993). Tale conclusione si giustifica in ragione non tanto della salvezza delle competenze provinciali, espressa dall'art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, quanto piuttosto della naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime infatti – essendo emanate con l'osservanza di speciali procedure – sono dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto statutario. - V. sentenze n. 406 e n. 341/2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), ed agli artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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