Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2005
Corte cost., sent. 16 giugno 2005, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:235
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater n. 36), deliberazione della Camera dei deputati del 29 settembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29459
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di appello di Roma nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’On. Maroni nei confronti di Roberto Napoli, oggetto di procedimento civile per risarcimento danni a causa della loro asserita natura diffamatoria, va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevata dalla Camera sul presupposto che poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell'autorità giurisdizionale», perché «definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d'insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio». L'eccezione muove, infatti, dall'erroneo presupposto che il potere di sollevare il conflitto da parte del giudice, ove non esercitato, si consumi in primo grado. Questo assunto contrasta con il principio secondo cui il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere. Da tale principio e dall'assenza, nella legge 11 marzo 1953, n. 87, di un termine decadenziale per la proposizione dei conflitti interorganici consegue che anche il giudice d'appello è competente a esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. - V., in generale, sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali a sollevare conflitto, tra le molte, le sentenze n. 129/1981 e n. 231/1975 e le ordinanze n. 228 e n. 229/1975.
Massima n. 29460
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dalla Camera dei deputati sul presupposto che la Corte d'appello ricorrente ha omesso di chiarire se sia stata sospesa l'efficacia della sentenza di primo grado, mentre «ove l'efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all'art. 68, primo comma, Cost., ne risulterebbe preclusa la configurabilità di un interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto». Infatti, l’eventuale efficacia esecutiva interinale della sentenza appellata non incide sul giudizio di impugnazione (v. articoli 282, 283, 337, 351 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, non preclude l'esame della controversia da parte del giudice d'appello.
Massima n. 29461
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dalla Camera dei deputati sul presupposto dell'immediata applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140, entrata in vigore in pendenza di giudizio e costituente, secondo la Camera, «normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale», il cui art. 3, comma 1, introdurrebbe «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell'insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto. Infatti, questa Corte ha già chiarito che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non comporta la necessità di una rivalutazione da parte del giudice ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all'art. 68, primo comma, della Costituzione, ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione. - V. sentenze nn. 120 e 246/2004; ordinanza n. 136/2005.
Massima n. 29462
E’ fondato il ricorso proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’On. Maroni nei confronti di Roberto Napoli, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese 'extra moenia' da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, mentre, nel caso in esame, neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere è possibile rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare. Ne deriva che la Camera dei deputati, nel deliberare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha leso in tal modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, con la conseguenza che la delibera di insindacabilità deve essere annullata. - V., 'ex plurimis', sentenze nn. 164 e 28/2005, 298 e 120/2004, 521 e 79/2002, 321/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile promosso da Roberto Napoli nei confronti del deputato Roberto Maroni, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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