Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2005

Corte cost., sent. 16 giugno 2005, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2005
Data di deposito
16 giugno 2005
Data di decisione
8 giugno 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, bis come sostituito, legge n. 383 del 18 ottobre 2001
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 210 del 25 settembre 2002
  • legge n. 266 del 22 novembre 2002

Parametri

  • art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 22 marzo 1974
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
  • art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997

Massime

Massima n. 29458

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che, nell’ambito della disciplina in materia di emersione progressiva del “lavoro sommerso”, prevede: a) l'istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di “Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso” (CLES), i cui componenti sono nominati dal prefetto (comma 1); b) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei “piani individuali di emersione” (comma 2); c) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell'àmbito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); d) le attività dell'amministrazione conseguenti all'approvazione dei piani (comma 10); e) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15), questione sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21; 9, numeri 4, 5, 9 e 10; 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - al d. P.R. 22 marzo 1974, n. 280; all'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; agli articoli 2 e 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266; all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; al principio di leale collaborazione e all'art. 2 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano. La normativa denunciata, avente ad oggetto l'istituzione e l'attività dei “Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso” (CLES) con i correlativi effetti e, quindi, solo la prima delle due fasi che compongono la procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 1-bis, regola il progressivo adeguamento, da parte degli imprenditori, agli obblighi di legge relativi a “materie diverse da quella fiscale e contributiva” e agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico, adeguamento da realizzarsi con la presentazione, entro il 28 febbraio 2003, di “piani individuali di emersione”, contenenti proposte dirette alla graduale regolarizzazione di detti obblighi, da approvarsi dai CLES nel termine indicato dall'art. 1-bis, comma 2, lettera a): si tratta della prima fase del procedimento, la quale sfocia necessariamente nella seconda fase, introdotta dall'obbligatoria presentazione, sempre da parte degli imprenditori, di apposite “dichiarazioni di emersione” degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente “in materia fiscale e previdenziale” (comma 2, lettera d, dell'art. 1-bis). Le dichiarazioni in parola hanno le stesse finalità e producono gli stessi effetti delle analoghe “dichiarazioni di emersione” richieste dall'art. 1 quale titolo di accesso al particolare regime di incentivo fiscale e previdenziale previsto, nell'àmbito dei generali piani o programmi di emersione approvati dal CIPE, a favore dei dichiaranti e dei lavoratori. Per la seconda fase della procedura non si pone alcun problema di riparto di competenze, in quanto, attenendo essa alle violazioni di obblighi di legge in “materia fiscale e previdenziale”, e prevedendo una serie di provvidenze ed agevolazioni nelle stesse materie, è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) (“sistema tributario dello Stato”) e lettera o) (“previdenza sociale”), Cost. Anche le norme relative all'attività dei CLES, al pari di quelle disciplinanti il regime agevolato fiscale e previdenziale dell'emersione, vanno ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ed, in particolare, ricomprese, in applicazione del criterio della prevalenza, nella materia dell'“ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., inducendo a tale conclusione sia la 'ratio' e l'inquadramento sistematico della normativa, sia la connessione funzionale tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali, oggetto di censura, e quella fondata sulla dichiarazione di emersione, di cui all’art. 1. Quanto alla 'ratio', essa va convenientemente apprezzata solo se riferita all'obiettivo generale del rilancio dell'economia, desumibile anche dal titolo della legge, obiettivo che il legislatore intende raggiungere favorendo “l'emersione dall'economia sommersa”, attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti, utilizzando lo strumento di un appropriato regime di incentivo fiscale e previdenziale e quello dell’attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l'adeguamento agli obblighi rimasti inadempiuti, secondo le modalità previste da piani individuali di emersione: in questo contesto, i CLES svolgono l'importante funzione di modulare l'intervento pubblico nella delicata materia della progressiva regolarizzazione dei rapporti irregolari di lavoro, al fine di realizzare gradualmente l'uniforme adempimento degli obblighi degli imprenditori, sicché l'attività da essi svolta a livello decentrato si inserisce in una procedura idonea ad integrare il contratto individuale di lavoro secondo il contenuto dei piani individuali di emersione approvati e, quindi, ad incidere sui tempi e sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché specificamente sul trattamento economico pattuito con il contratto individuale di lavoro, di modo che i contratti individuali di lavoro, originariamente irregolari, si trasformano gradualmente in contratti conformi agli obblighi e alle prescrizioni, generando nuovi impegni degli imprenditori, che valgono, da un lato, a modificare la precedente regolamentazione convenzionale e, dall'altro, a garantire ulteriormente l'adempimento degli obblighi di legge in materie diverse da quella fiscale e previdenziale. La speciale disciplina contenuta nelle norme denunciate, essendo idonea a modificare a fini di uniformità l'originario regolamento contrattuale, attiene dunque, in modo caratterizzante, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro: deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'“ordinamento civile”, e annoverata tra quelle che pongono alla potestà legislativa regionale «il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati>>. - Sul limite cosiddetto del diritto privato alla potestà legislativa regionale, si vedano, fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le sentenze n. 50/2005, n. 282/2004, n. 352/2001 e n. 82/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sollevata – in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21; 9, numeri 4, 5, 9 e 10; 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro); all'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); al principio di leale collaborazione e all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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