Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2005
Corte cost., sent. 16 giugno 2005, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:233
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29457
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma 5, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con 'handicap' in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (l. 5 febbraio 1992, n. 104), che la norma denunciata concorre ad attuare, postula infatti anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di 'handicap', interventi fra cui si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare dell'agevolazione il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi. Ai fini della tutela prevista nella norma, pertanto, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, essendo questa una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma. - In tema di tutela dei portatori di handicap: sentenza n. 215/1987 (diritto alla frequenza scolastica), sentenze n. 467 e n. 329/2002 e n. 167/1999 ( riconoscimento di diritti e provvidenze economiche). – Concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata o al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante: sentenza n. 350/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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