Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2005
Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2005
- Data di deposito
- 26 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- legge n. 222 del 9 ottobre 2002
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
Parametri
- art. 9, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 22 marzo 1974
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 22 marzo 1974
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 117, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 29404
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, nonché all'articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dell'articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, che attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nelle Province autonome dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) còmpiti rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro degli extracomunitari, prevedendo: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare possono denunciare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 ); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l'ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, dandone comunicazione al “centro per l'impiego” competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4 ); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5 ). La normativa censurata, infatti, non lede le competenze provinciali, in quanto va ricondotta alla materia dell'immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. e non contemplata tra le attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente. I commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 disciplinano una particolare forma di legalizzazione del lavoro irregolare degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza o invalidità del permesso di soggiorno, delineando un procedimento unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto delle competenze di due organi dell'amministrazione periferica dello Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura), a disciplinare il soggiorno dei lavoratori clandestini extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque a regolare aspetti caratteristici della materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, sicché non incidono né sulla disciplina generale della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, né sulle competenze legislative statutarie. La riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia dell'immigrazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che esse si inseriscono organicamente in un più ampio contesto normativo riguardante tale materia, costituito sia dalle altre norme non denunciate contenute nel d.l. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Aver ricompreso la normativa denunciata nella materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., preclude, ovviamente, ogni diretta incidenza della stessa normativa nella materia della tutela del lavoro, riservata dal terzo comma dello stesso articolo alla potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria. Va altresì esclusa la competenza legislativa statutaria invocata dalla ricorrente, in quanto gli àmbiti settoriali ai quali quest'ultima riporta le disposizioni impugnate («apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori», di cui all'art. 9, numero 4, st.; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all'art. 9, numero 5, st. ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; «collocamento e avviamento al lavoro», di cui all'art. 10 dello st.; ispezione del lavoro, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980) sono riconducibili alla materia della tutela del lavoro e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile), non certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati extracomunitari, attinente, per le già esposte ragioni, all'immigrazione. Né sussiste la invocata competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alla (non meglio precisata) materia «non […] ricompresa nella competenza […] relativa alla “tutela e sicurezza del lavoro”», con riferimento alla “clausola” di maggior favore prevista in via transitoria dall'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001, in quanto l'accertata esclusiva competenza legislativa dello Stato non solo vieta che le norme denunciate rientrino nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia di immigrazione, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie. Va, infine, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla Provincia dall'articolo 16 dello statuto speciale, atteso che tale norma, ponendo un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie della ricorrente in materia di immigrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata – in riferimento agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonché all'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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