Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2005
Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:176
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 59), deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29377
Non spetta al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espressa da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento; mentre, nella specie, non si rinvengono atti tipici del parlamentare alla cui divulgazione possano riferirsi le dichiarazioni per le quali pende il suindicato procedimento penale. - Sentenze citate nn. 10 e 11/2000; 120, 246, 298, 347, 348/2004; 28/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti per le quali pende procedimento penale a suo carico, per il reato di diffamazione aggravata, davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 59).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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