Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2005

Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:176

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 59), deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29377

Non spetta al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espressa da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento; mentre, nella specie, non si rinvengono atti tipici del parlamentare alla cui divulgazione possano riferirsi le dichiarazioni per le quali pende il suindicato procedimento penale. - Sentenze citate nn. 10 e 11/2000; 120, 246, 298, 347, 348/2004; 28/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti per le quali pende procedimento penale a suo carico, per il reato di diffamazione aggravata, davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 59).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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