Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2005

Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 61, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 63, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29375

Le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate con lo stesso ricorso, vengono riservate a separate pronunce.

Massima n. 29376

La norma impugnata appare rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la tutela della concorrenza va intesa nell’accezione dinamica e che i vari strumenti di intervento devono essere disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi stessi, per cui il criterio della proporzionalità e dell’adeguatezza appare essenziale per definire l’ambito di operatività della competenza legislativa statale. E' evidente, infatti, sia il rapporto, che si presenta in termini di ragionevolezza, tra lo strumento impiegato e l’obiettivo che il legislatore si è prefisso sia il requisito dell’adeguatezza, dovendosi escludere che per il solo fatto che l’intervento statale abbia ripercussioni su un settore dell’economia soggetto alla potestà legislativa concorrente comporti interferenze tra materie. Deve, inoltre, escludersi che la locuzione “supporto formativo” contenuta nella norma censurata implichi un riferimento alla materia della “formazione professionale”, riservata alla competenza residuale delle Regioni, poiché l’attività prevista dalla norma può definirsi più di informazione che non di vera formazione professionale, essendo rivolta alla comunicazione e, quindi, alla “diffusione del 'made in Italy'; mentre l’attività di supporto formativo e scientifico ivi previsto ben può essere svolta dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze come pure dalle Regioni nei corsi di formazione da esse organizzati nello spirito di una leale collaborazione tra le scuole regionali e la Scuola superiore. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dell’art. 4, commi 61 e 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevedono, l’uno, la istituzione presso il Ministero delle attività produttive di un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', nonché il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del 'made in Italy' nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale; l’altro, precisa che le “modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie”. - Sentenze citate nn. 14/2004; 272/2004; 303/2003; 50/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni sollevate, relativamente ad altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dal ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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