Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2005
Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 21 del 11 dicembre 2003
Parametri
- art. 48, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 7, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
Massime
Massima n. 29370
Rientra nella competenza regionale disciplinare il computo degli elettori ai fini del 'quorum' partecipativo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali. L’art. 4, n. 1-bis, dello Statuto speciale, così come modificato dall’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - in conformità, peraltro, all’art. 7 del decreto legislativo n. 9 del 1997, che ne specifica l’ambito – infatti, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” e la stessa giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali. La determinazione del 'quorum' partecipativo prevista dalla norma sull’espressione del voto, inoltre, attiene ad un momento precedente e, come tale, non viola il principio di eguaglianza del voto stesso, poiché, come la Corte ha più volte affermato, tale principio va inteso nel senso di “assicurare la parità di condizioni dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso”, senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 48 della Costituzione, all’art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all’art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21, nella parte in cui stabilisce che, ai fini del raggiungimento del quorum del cinquanta per cento richiesto per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati gli elettori “iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali) sollevata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, all'art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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