Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2005
Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2005
- Data di deposito
- 21 aprile 2005
- Data di decisione
- 7 aprile 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:164
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 8 febbraio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29360
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi è alcuna norma – costituzionale o ordinaria – che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte. - Sulla insussistenza di forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, v. citata sentenza n. 421/2002. - In sede di conflitto di attribuzione tra poteri, sulla ininfluenza della mancata indicazione nel 'petitum' del ricorso della richiesta di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, v. citate sentenze n. 28/2005, n. 521 e n. 257/2002.
Massima n. 29361
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e va conseguentemente annullata la relativa deliberazione, per difetto nella specie del nesso funzionale tra le dichiarazioni dallo stesso parlamentare rese 'extra moenia' e le opinioni precedentemente espresse in Parlamento, nell'esercizio di attività parlamentari tipiche. Né detto nesso può essere ravvisato su una supposta “unità tematica”, che ispirerebbe sia le opinioni espresse nell'ambito delle attività parlamentari, sia le dichiarazioni rese 'extra moenia' poiché detta unità tematica finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale. - In tema di dichiarazioni 'extra moenia', v. citate sentenze nn. 28/2005, 298/2004, 79/2002, 321/2000. - Sulla c.d. “unità tematica”, che ispirerebbe sia le opinioni espresse nell'ambito delle attività parlamentari, sia le dichiarazioni rese 'extra moenia', v. citata sentenza n. 28/2005. - Sulla rilevanza delle attività ispettive svolte da altri parlamentari nel giudizio per conflitto di attribuzione, v. citata sentenza n. 347/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Brescia il giudizio penale indicato in epigrafe;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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