Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2005

Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2005
Data di deposito
21 aprile 2005
Data di decisione
7 aprile 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 38, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29348

La risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale relative ad altre norme della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione di quella concernente l’art. 2, comma 38, è riservata a separate decisioni.

Massima n. 29349

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Premesso che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato e che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione, la disposizione censurata, la quale stabilisce che, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004, che le dette disponibilità sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti d’imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla l. 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale, e che, con d.P.C.m., da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative, persegue una finalità – quella della costruzione della sede di un istituto di cultura - strumentale alla “organizzazione di attività culturali”, così incidendo in una materia inclusa nell’art. 117, terzo comma, Cost., attribuendo altresì a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l’attuazione, mentre l’esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione. - Sulla illegittimità di finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 370/2003, 16/2004 e 51/2005. - Sulla possibilità che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendano pure la erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, v. la citata sentenza n. 320/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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