Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2005
Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2005
- Data di deposito
- 21 aprile 2005
- Data di decisione
- 7 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 38, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29348
La risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale relative ad altre norme della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad eccezione di quella concernente l’art. 2, comma 38, è riservata a separate decisioni.
Massima n. 29349
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Premesso che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato e che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione, la disposizione censurata, la quale stabilisce che, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004, che le dette disponibilità sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti d’imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla l. 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale, e che, con d.P.C.m., da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative, persegue una finalità – quella della costruzione della sede di un istituto di cultura - strumentale alla “organizzazione di attività culturali”, così incidendo in una materia inclusa nell’art. 117, terzo comma, Cost., attribuendo altresì a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l’attuazione, mentre l’esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione. - Sulla illegittimità di finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 370/2003, 16/2004 e 51/2005. - Sulla possibilità che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendano pure la erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, v. la citata sentenza n. 320/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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